Il
Parlamento della Romania promulga la seguente legge
Art.
1. – I terreni proprieta' privata, qualunque sia il titolare, sono e rimangono
nel circuito civile e viene consentito il loro trasferimento con il rispetto
delle disposizioni della presente legge.
Art.
2. - (1) Per quanto riguarda i terreni situati all'interno delle citta'
e quelli situati fuori citta', viene consentito il loro trasferimento
tramite documenti giuridici fra persone viventi, conclusi in forma autentica.
(2)
In caso di trasferimento attraverso documenti giuridici fra persone viventi,
la proprieta' fondiaria dell'ottenitore non puo' sorpassare una superficie
maggiore a 200 ettari di terreno agricolo in equivalente arabile, per
famiglia. Nel senso della presente legge, il significato della parola
« famiglia » comprende i due coniugi e i figli celibi che abitano
e lavorano insieme ai genitori.
(3)
Il non rispetto delle previsioni del capoverso (2) viene sancito con la
riduzione del documento giuridico entro il limite della superficie legale.
Art.
3. - (1) Ai cittadini stranieri e agli apolidi non viene consentito il
diritto di ottenere il diritto di proprieta' di terreni.
(2)
Alle persone fisiche con cittadinanza romena e residenti all'estero viene
consentito l'ottenimento in Romania, tramite documenti giuridici fra persone
viventi ed eredita', di terreni di qualunque tipo.
(3)
Alle persone giuridiche straniere viene consentito l'ottenimento di terreni
in Romania tramite documenti giuridici fra persone viventi oppure in seguito
a decesso.
(4)
Nel caso dei terreni oggetto di investimenti di persone persone fisiche
o giuridiche straniere sono e rimangono applicabili le disposizioni della
legge in vigore che riguarda il regime giuridico degli investimenti stranieri.
Art.
4. – Il trasferimento dei terreni agricoli situati all'interno delle localita'
e' libera.
Art.
5. – La vendita dei terreni agricoli situati fuori localita' viene fatto
con il rispetto dei diritti di prelazione dei proprietari, dei vicini
o dei affittuari.
Art.
6. - (1) Il venditore registrera' l'offerta di vendita del terreno agricolo
situato fuori localita' presso il Consiglio locale a cui appartiene la
zone dove e' situato il terreno.
(2)
Nello stesso giorno, la segreteria del Consiglio locale fara' affissare
l'offerta, firmata e timbrata nella sede del Municipio. L'offerta comprendera'
il nome ed il cognome del venditore, la superficie e la categoria di uso,
nonche' la zone dove si trova il terreno.
Art.
7. – I titolari del diritto di prelazione, previsti all'art. 5, devono
affermare per iscritto l'esercizio dei propri diritti, in 45 giorni dalla
data dell'affisso dell'offerta di vendita, in cui verra' indicato anche
il prezzo offerto; l'offerta de acquisto viene registrata presso il Municipio.
Art.
8. – Nel caso in cui, durante il termine previsto all'art.7, piu' persone
della categoria menzionata all'Art.5 affermano il loro diritto di prelazione,
il venditore ha il diritto di scegliere uno degli offerenti.
Art.9.
– Se il prezzo offerto dai titolari di prelazione delle categorie previste
all'art. 5 non conviene al venditore, lui puo' vendere il terreno a qualunque
altra persona.
Art.
10. – Se durante il termine previsto all'art. 7 nessun titolare di diritto
di prelazione manifesta la volonta' di acquistare il terreno, allora il
terreno viene venduto in modo libero.
Art.
11. – Davanti al Notaio, la prova della pubblicita‘ prevista all'art.
6 viene effettuata con il documento rilasciato al venditore dalla segreteria
dell'unita' amministrativa territoriale, dopo la spirazione del termine
di 45 giorni previsto all'art. 7.
Art.
12. - (1) Lo scambio di terreni fra persone fisiche o fra persone giuridiche
private, oppure fra persone fisiche e persone giuridiche private viene
fatto con l'accordo delle parti contrattuali, le disposizioni dell'art.
2 capoverso (2) rimangono applicabili.
(2)
In tutti i casi di scambio di terreni, i documenti di scambio vengono
conclusi in forma autentica, sotto sanzione di nullita' assoluta.
(3)
I terreni agricoli, proprieta' pubblica, indiferentemente chi e' il titolare
che le amministra, non sono oggetto dell'operazione di scambio.
(4)
Attraverso gli scambi effettuati, ogni terreno ottiene la situazione giuridica
del terreno sostituito, con il rispetto dei diritti e dei carichi anteriormente
e legalmente constituiti.
Art.
13. – La messa in possesso dei nuovi proprietari, in seguito allo scambio
effettuato come dall'Art.12 capoverso (1), viene attuata dal delegato
ufficiale del cadastro agricolo e dall'ufficio di organizzazione del territorio
agricolo del distretto oppure della citta' di Bucarest, nella presenza
delle parti contrattuali oppure dei loro rappresentanti, parti nel contratto
di scambio; tutto viene registrato nei documenti cadastrali e nel registro
agricolo, dove vengono operate le modifiche intervenute.
Art.
14. - (1) Il non-rispetto delle disposizioni dell'art. 2 capoverso (1)
e dell'art.12 capoverso (1) e (2) attira la nulita' assoluta del contratto
di acquisto-vendita oppure, dipende del caso, del contratto di scambio,
e il non-rispetto delle disposizioni dell'art. 5 e 6 attira la nullita'
relativa del contratto.
(2)
La constatazione della nullita' puo' essere introdotta dalle parti, dal
procuratore, dal sindaco oppure da qualunque persona interessata.
Art.
15. - (1) E' vietato qualunque tipo di trasferimento, sotto qualunque
forma, dei terreni oggetto di liti, sottoposti a processi in tribunale,
durante l'intero periodo di soluzione delle liti.
(2)
I trasferimenti effettuati con il non-rispetto delle previsioni del capoverso
(1) sono nuli. La nullita' verra' constatata dal tribunale, a richiesta
di qualunque persona interssata e del procuratore.
(3)
I servizi legali nonche' gli uffici fondiari registreranno, nei registri
di pubblicita', le opposizioni di trasferimento inoltrati dalla parte
interessata e, in questi casi, rifiuteranno il rilascio dei certificati
di carichi necessari all'autentifica dei trasferimenti richiesti dalle
persone che vogliono fare il trasferimento.
Art.
16. – I trasferimenti realizzati sotto qualunque forma, in base alle previsioni
della presente legge, non rende validi i titoli di proprieta' delle proprieta'
trasferite, se anteriormente sono stati sottoposti alla nulita' assoluta,
provenuta dal non-rispetto delle norme imperative della Legge del Fondo
Fondiario nr. 18/1991*) e che sono state constatate attraverso decisioni
giudiziarie definitive ed irrevocabili.
Art.
17. – Il regime del trasferimento legale dei terreni che hanno destinazione
forestiera viene stabilito tramite legge speciale.
Art.
18. – Le disposizioni della presente legge viene completata con le previsioni
della legge civile, tanto tempo quanto esse non sono contrarie alle previsioni
della presente legge.
Art.
19. - (1) La presente legge entra in vigoare dopo 90 giorni dalla pubblicazione
nel “Monitorul Oficial” della Romania.
(2)
Alla data dell'entrata in vigoare della presente legge viene abrogato
il
capitolul V "Il trasferimento legale dei terreni" (art. 66-73) della Legge
del Fondo Fondiario nr. 18/1991, ripubblicata nel “Monitorul Oficial”
della Romania, Parte I, nr. 1 del 5 Gennaio 1998.
La
presente legge e' stata adottata dalla Camera dei Deputati e del Senato
nella riunione comune del 19 febbraio 1998, con il rispetto delle previsioni
dell'art. 74 capoverso (1) e dell'art. 76, capoverso (2) della Costituzione
della Romania.
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